L'introduzione dell'Articolo 17 del D.L. 159/2025 mette fine a anni di incertezze interpretative e contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti.
In precedenza, sebbene l'orientamento prevalente della giurisprudenza andasse in questa direzione, non esisteva una norma così categorica nel D.Lgs. 81/2008.
Ecco una sintesi degli aspetti operativi di questa novità:
Cosa cambia concretamente?
• Tempo di Lavoro Effettivo: Il tempo impiegato per la visita (inclusi gli spostamenti, se il medico competente non si trova in azienda) deve essere considerato ore di lavoro a tutti gli effetti.
• Retribuzione Piena: Il lavoratore non deve subire decurtazioni in busta paga. Se la visita avviene fuori dall'orario ordinario (ad esempio, per turnisti convocati in orari diversi), quelle ore potrebbero essere configurate come lavoro straordinario.
• Zero Costi: Come già previsto, ma qui ribadito, ogni onere (costo della visita, esami clinici, spese di trasporto) è a totale carico del datore di lavoro.
Implicazioni per il Datore di Lavoro
Il datore di lavoro ha ora l'obbligo organizzativo di programmare le sorveglianze sanitarie in modo che coincidano con i turni lavorativi, o di compensare il dipendente qualora questo non sia tecnicamente possibile.